Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il riscatto dell'intera rendita liquidata puo' essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili. Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate siano suscettibili di modificazioni, la rendita, potra' essere riscattata, in misura non superiore alla meta'. La eventuale differenza dovuta in rapporto all'entita' dei postumi accertati all'ultimo giudizio di revisione potra' essere corrisposta sempreche' permangano le condizioni richieste dall'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1453~art5 · fonte del testo