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Il riscatto dell'intera rendita liquidata puo' essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili. Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate siano suscettibili di modificazioni, la rendita, potra' essere riscattata, in misura non superiore alla meta'. La eventuale differenza dovuta in rapporto all'entita' dei postumi accertati all'ultimo giudizio di revisione potra' essere corrisposta sempreche' permangano le condizioni richieste dall'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1453~art5 · fonte del testo