Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'Ufficio distrettuale delle miniere provvede a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie le notizie che detti Enti richiedano per l'accertamento dei datori di lavoro soggetti agli obblighi inerenti alle assicurazioni dei dipendenti lavoratori.

Testo in vigore dal 10 settembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-06-16;756~art2 · fonte del testo