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L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede alla liquidazione della Sezione speciale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia, istituita con regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla liquidazione del Fondo di invalidita' e vecchiaia istituito per gli stessi lavoratori ai sensi dell'art. 19 della legge 30 giugno 1910, n. 361. I bilanci finali di liquidazione dei Fondi speciali di cui ai precedenti commi sono approvati secondo le norme vigenti per gli Istituti che provvedono alla liquidazione medesima.

Testo in vigore dal 10 settembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-06-16;756~art5 · fonte del testo