Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale e dato il ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento. Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente puo' adire l'autorita' giudiziaria. La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art50 · fonte su Normattiva