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Per la determinazione del limite massimo previsto per il prezzo di vendita dall'art. 17, comma secondo, della legge 12 maggio 1950, n. 230, si terra' conto dell'importo delle indennita' che sarebbero state corrisposte al proprietario in caso di espropriazione del fondo a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Agli stessi fini, ai due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento che verranno compiute nel fondo dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, si aggiungeranno i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento gia' compiute nel fondo dall'Ente sardo di colonizzazione, sempre al netto dei contributi statali.

Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1953-03-25;211~art3 · fonte del testo