Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1953 al 22 dicembre 2008. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I contratti di locazione dei terreni sopraindicati, anche se prorogati per legge, si risolvono allo scadere dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, purche' l'Ente abbia all'uopo comunicato al conduttore apposita disdetta almeno un mese prima di tale scadenza. Se la disdetta non e' data entro tale termine, essa ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva. Nessun indennizzo e' dovuto al locatario per effetto di tale risoluzione, salvo il rimborso per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-25;211~art4 · fonte del testo