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I contratti di locazione dei terreni sopraindicati, anche se prorogati per legge, si risolvono allo scadere dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, purche' l'Ente abbia all'uopo comunicato al conduttore apposita disdetta almeno un mese prima di tale scadenza. Se la disdetta non e' data entro tale termine, essa ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva. Nessun indennizzo e' dovuto al locatario per effetto di tale risoluzione, salvo il rimborso per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo.

Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1953-03-25;211~art4 · fonte del testo