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Tutti i dipendenti dell'Ente sardo di colonizzazione sono licenziati di diritto al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, salva la liquidazione a norma di legge o di contratto. Detti dipendenti, qualora ne facciano domanda prima della scadenza di tale termine, potranno essere assunti dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna a decorrere dal giorno successivo al licenziamento, con nuovo rapporto di impiego e con qualifiche e funzioni che saranno determinate da quest'ultimo Ente in base alle proprie esigenze.

Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1953-03-25;211~art5 · fonte del testo