Alle operazioni finanziarie relative ai crediti che in applicazione dell'Accordo di cooperazione economica stipulato in data 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, potranno essere concessi dal Governo degli Stati Uniti d'America e da qualsiasi ente dal Governo stesso incaricato sono estese le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, nonche' dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, salvo quanto disposto nei seguenti articoli della presente legge.

Testo vigente dal 20 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-03;1425~art1 · fonte del testo