Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, e' autorizzato ad accordare con propri decreti, ai termini degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile, la fidejussione dello Stato sui finanziamenti che - con le somme assegnate sul Fondolire al Governo degli Stati Uniti, per le spese in Italia, ai sensi dell'art. IV, n. 4, dell'Accordo di cooperazione economica, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 - gli enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, volessero concedere direttamente ad aziende italiane per consentire alle stesse l'acquisto di materie prime, macchinari, attrezzature, beni e servizi occorrenti per il potenziamento degli impianti o per l'aumento o miglioramento della produzione o per le ricerche e lo sviluppo delle risorse italiane o per l'incremento dell'esportazione italiana.

Testo vigente dal 14 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3058~art1 · fonte del testo