[1]Articolo III Garanzie
[2]1. I Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia, su richiesta dell'uno o dell'altro Governo, si consulteranno in merito a progetti da attuarsi in Italia proposti da cittadini degli Stati Uniti d'America, in relazione ai quali progetti il Governo degli Stati Uniti di America possa opportunamente garantire trasferimenti valutati ai sensi del paragrafo 111 (b) (3) della legge 1948 per la Cooperazione Economica. 2. Il Governo italiano conviene che, qualora il Governo degli Stati Uniti d'America effettui pagamenti in dollari statunitensi a qualsiasi persona ai termini di una tale garanzia, tutti gli importi in lire o crediti in lire ceduti o trasferiti al Governo degli Stati Uniti d'America ai sensi di detto paragrafo, saranno riconosciuti quale proprieta' del Governo degli Stati Uniti d'America.
Testo vigente dal 21 agosto 1948
