[1]Accordo di cooperazione economica tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia
[2]PREAMBOLO
[3]I Governi dell'Italia e degli Stati Uniti d'America:
[4]Riconoscendo che il ripristino od il mantenimento nei Paesi europei dei principi di liberta' individuale, libere istituzioni e di effettiva indipendenza e' basato in gran parte sullo stabilimento di solide condizioni economiche, di stabili relazioni economiche internazionali e sul raggiungimento da parte dei Paesi europei di una sana economia indipendente da assistenza eccezionale proveniente dall'esterno; Riconoscendo che un'economia europea salda e prospera e' essenziale per il raggiungimento degli scopi delle Nazioni Unite; Considerando che il raggiungimento di tali condizioni richiede un piano di ripresa europea che sia basato sulle proprie forze e sulla mutua cooperazione, che sia aperto a tutte le Nazioni cooperanti a tale piano e sia basato su di un grande sforzo produttivo, sulla espansione del commercio internazionale, sulla creazione o il mantenimento della stabilita' finanziaria interna e sullo sviluppo della cooperazione economica, ivi comprese tutte le misure possibili per fissare, mantenere tassi di cambio effettivi e per ridurre le barriere commerciali; Considerando che nel perseguimento d questi principi il Governo italiano si e' unito con altre Nazioni mosse da uguali intendimenti in una Convenzione per la Cooperazione Economica Europea firmata a Parigi il 16 aprile 1948, ai sensi della quale i firmatari di detta Convenzione hanno convenuto di intraprendere quale loro compito immediato l'elaborazione e l'esecuzione di un comune programma di ripresa; e che il Governo italiano e' membro dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea creata, ai sensi delle disposizioni di detta Convenzione; Considerando anche che nel perseguimento di detti principi, il Governo degli Stati Uniti d'America ha emanato la Legge del 1948 per la Cooperazione Economica che contempla la fornitura di assistenza da parte degli Stati Uniti d'America alle Nazioni partecipanti ad un comune programma per la ripresa, europea, allo scopo di rendere possibile a tali Nazioni di rendersi indipendenti, mediante i loro propri sforzi individuali e collettivi, dall'assistenza economica eccezionale proveniente dall'esterno; Prendendo nota che il Governo italiano ha gia' espresso la sua adesione agli scopi e alle direttive della Legge del 1948 per la Cooperazione Economica; Desiderando dar forma agli accordi che regolano la fornitura di assistenza da parte del Governo degli Stati Uniti d'America ai termini della Legge del 1948 per la Cooperazione Economica, la ricezione di tale assistenza da parte dell'Italia e le misure che i due Governi prenderanno individualmente e congiuntamente per perseguire la ripresa dell'Italia quale parte integrante del programma comune di ripresa europea; Hanno convenuto quanto segue:
[5]Articolo I Assistenza e Cooperazione
[6]1. Il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna ad assistere l'Italia mettendo a disposizione del Governo italiano, o di ogni altra, persona, ente od organizzazione designata da questo ultimo Governo, quell'assistenza, che sia richiesta dallo stesso e approvata dal Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America fornira' questa assistenza secondo le disposizioni e con l'osservanza di tutti i termini, condizioni e clausole di scadenza della legge del 1948 per la Cooperazione Economica, della legge emendatoria supplementare della stessa e della legge di stanziamento relativa, e mettera' a disposizione del Governo italiano soltanto quelle merci, servizi ed altra assistenza che dette leggi autorizzino di rendere disponibili. 2. Il Governo italiano, agendo sia individualmente, sia per il tramite dall'Organizzazione per la Cooperazione Economica, Europea, ed in armonia con la Convenzione per la Cooperazione Economica Europea firmata a Parigi il 16 aprile 1948, si sforzera' assiduamente e congiuntamente agli altri Paesi partecipanti per giungere rapidamente a realizzare, attraverso un comune programma di ripresa, quelle condizioni economiche in Europa che sono essenziali ad una pace durevole ed alla prosperita', e per permettere ai Paesi europei partecipanti a tale comune programma di ripresa di rendersi indipendenti dalla assistenza economica straordinaria esterna entro il periodo di validita' del presente Accordo. Il Governo italiano riafferma la sua intenzione di adottare misure per l'esecuzione delle disposizioni degli obblighi generali della Convenzione per la Cooperazione Economica Europea, di continuare a partecipare attivamente ai lavori dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea e di continuare ad aderire agli scopi e alle direttive della legge del 1948 per la Cooperazione Economica. 3. Per quanto si riferisce all'assistenza fornita, dal Governo degli Stati Uniti d'America all'Italia e procacciata in zone al di fuori degli Stati Uniti d'America, dei loro territori e possedimenti, il Governo italiano cooperera' con il Governo degli Stati Uniti d'America per assicurare che l'acquisto sia effettuato a prezzi ragionevoli ed a condizioni ragionevoli in modo tale da, far si' che i dollari cosi' messi a disposizione dei Paesi da cui proviene l'assistenza vengano utilizzati in maniera non contrastante con qualsiasi intesa assunta dal Governo degli Stati Uniti d'America con tale Paese.
Testo vigente dal 21 agosto 1948
