Il Comitato I.M.I. - E.R.P.:

  • 1)studia e predispone le operazioni finanziarie connesse con l'attuazione in Italia dell'E.R.P. e ne propone le condizioni;
  • 2)formula proposte in ordine alla concessione delle garanzie da parte degli enti e delle aziende beneficiarie dei prestiti E.R.P. e le sottopone al Ministro per il tesoro;
  • 3)propone al Governo ogni altro provvedimento che si renda necessario per l'esecuzione delle operazioni di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 20 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-03;1425~art5 · fonte del testo