L'Opera per l'assistenza provvedera' alla compilazione di un elenco generale dei profughi aspiranti al collocamento nel settore privato, distinguendoli per sesso, per settore di produzione, per categoria professionale, per qualifica e specializzazione. Sara' cura, inoltre, dell'Opera per l'assistenza trasmettere copia di detto elenco a tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai quali compete il collocamento dei profughi, e di provvedere all'aggiornamento dell'elenco medesimo.

Testo vigente dal 13 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;130~art5 · fonte del testo