I profughi, che intendono fruire dei benefici stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, dovranno inoltrare domanda all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti: attestazione del riconoscimento della qualifica di profugo dai territori previsti dall'art. 1, rilasciata dalla competente Prefettura; attestazione dello stato di disoccupazione, rilasciata dall'Ufficio di collocamento nelle cui liste il profugo e' iscritto.

Testo vigente dal 13 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;130~art4 · fonte del testo