Presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione saranno formati, con la collaborazione dei rappresentanti delle sezioni provinciali dell'Unione nazionale mutilati per servizio, due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani dei caduti aspiranti ai collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro.

Testo vigente dal 30 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-24;142~art4 · fonte del testo