Le disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, valgono anche nei confronti delle altre categorie di profughi previste dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, che siano disoccupati. Le assunzioni, operate dalle imprese private, a norma del precedente comma, saranno computate a copertura della percentuale stabilita dall'art. 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedera', per i profughi di cui al comma primo del presente articolo, agli adempimenti inerenti alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi, nonche' alle modalita' di iscrizione nei medesimi.

Testo vigente dal 13 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;130~art9 · fonte del testo