Per la composizione amministrativa delle contravvenzioni previste dall'art. 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ma derivanti dalla inosservanza della presente legge, valgono le forme di cui al predetto articolo ed il parere previsto, al successivo art. 23 della citata legge, e' richiesto dal prefetto all'Opera per l'assistenza ai profughi.

Testo vigente dal 13 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;130~art7 · fonte del testo