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Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e fatta eccezione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli Enti pubblici, comprese le Aziende di Stato e municipalizzate nonche' le aziende private, sono obbligati ad assumere, senza concorso, personale sordomuto nella carriera del personale ausiliario, nel limite non superiore all'uno per cento dei posti di organico:

  • a)della medesima carriera del personale ausiliario per le Amministrazioni dello Stato;
  • b)di tutto il personale per gli altri Enti, Amministrazioni ed Aziende.

Testo in vigore dal 15 aprile 1958 al 1 luglio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;308~art1 · fonte del testo