Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali
Art. 2 — Valutazione di impatto ambientale
Articolo abrogato dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
Abrogato dal 12 agosto 2006
