Art. 2 — Valutazione di impatto ambientale
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Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacita' superiore a 100.000 metri cubi e per la realizzazione delle relative opere di trasporto delle acque si applicano le norme di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti di attuazione. Qualora venga constatato che la realizzazione dell'impianto puo' avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro della Comunita' economica europea (CEE), il Ministro dell'ambiente ne informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per gli adempimenti necessari. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed a ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 12 agosto 2006
