Art. 4 — Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 2002 al 19 novembre 2022. Leggi il testo vigente →
La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi e' vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto ((, nonche' nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.))
Testo in vigore dal 28 agosto 2002 al 19 novembre 2022
