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La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi e' vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto ((, nonche' nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.))

Testo in vigore dal 28 agosto 2002 al 19 novembre 2022

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art4 · fonte su Normattiva