Art. 9 — Concessione di coltivazione. Disposizioni generali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1991 al 5 gennaio 1992. Leggi il testo vigente →
Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o piu' pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi e' accordata la concessione di coltivazione se la capacita' produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma 11 dell'articolo 6. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto. Su richiesta dei titolari dei permessi, puo' essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o piu' permessi adiacenti quando cio' corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione puo' estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in materia di contitolarita' si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o piu' proroghe di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' sostituito dai seguenti: Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti. Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualita' del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonche' delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente. In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti". Nei casi di contitolarita' della concessione di coltivazione si applica l'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 5 gennaio 1992
