Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
Art. 29 — Certificazione delle opere e collaudo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1991 al 8 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 8 ottobre 2005
