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Le eventuali eccedenze esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nei gradi di generale e di colonnello rispetto al numero massimo stabilito dall'articolo 3 della legge stessa sono assorbite entro il 31 dicembre 1978 mediante le vacanze risultanti da qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. Qualora alla predetta data del 31 dicembre 1978 non siano state assorbite tutte le eccedenze di cui sopra, si applicano le norme di cui all'articolo 7 della presente legge. Agli ufficiali che siano in eccedenza fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9 con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 24 dicembre 1978
