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Le eventuali eccedenze esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nei gradi di generale e di colonnello rispetto al numero massimo stabilito dall'articolo 3 della legge stessa sono assorbite entro il 31 dicembre 1978 mediante le vacanze risultanti da qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. Qualora alla predetta data del 31 dicembre 1978 non siano state assorbite tutte le eccedenze di cui sopra, si applicano le norme di cui all'articolo 7 della presente legge. Agli ufficiali che siano in eccedenza fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9 con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 814, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 52, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i termini del 31 dicembre 1978 indicati negli articoli 15 e 17 della legge stessa per i collocamenti in aspettativa per riduzione dei quadri sono prorogati fino al 31 marzo 1979".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1978 al 27 marzo 2012

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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