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Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' conseguito la promozione nella posizione di a disposizione o che la conseguano in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della presente legge. Gli ufficiali di cui al precedente comma permangono in servizio fino al 31 dicembre 1978, ma non oltre il limite di eta' del grado conseguito nella posizione di a disposizione. Qualora entro la predetta data non siano stati raggiunti dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, fino al raggiungimento di detto limite di eta'; con un trattamento economico ridotto ai 4/5 degli stipendi e delle indennita' di funzione stabilite dall'articolo 8 della presente legge. Il relativo trattamento di quiescenza verra', comunque, calcolato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8. Agli ufficiali di cui ai precedenti commi fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9, con la osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge. Gli ufficiali di cui al presente articolo possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda, anche prima del 31 dicembre 1978. In tal caso, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita sono computati tanti anni di servizio quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti fra la data di cessazione dal servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di eta', in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennita' di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 24 dicembre 1978

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art17 · fonte su Normattiva