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Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' conseguito la promozione nella posizione di a disposizione o che la conseguano in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della presente legge. Gli ufficiali di cui al precedente comma permangono in servizio fino al 31 dicembre 1978, ma non oltre il limite di eta' del grado conseguito nella posizione di a disposizione. Qualora entro la predetta data non siano stati raggiunti dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, fino al raggiungimento di detto limite di eta'; con un trattamento economico ridotto ai 4/5 degli stipendi e delle indennita' di funzione stabilite dall'articolo 8 della presente legge. Il relativo trattamento di quiescenza verra', comunque, calcolato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8. Agli ufficiali di cui ai precedenti commi fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9, con la osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge. Gli ufficiali di cui al presente articolo possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda, anche prima del 31 dicembre 1978. In tal caso, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita sono computati tanti anni di servizio quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti fra la data di cessazione dal servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di eta', in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennita' di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 814, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 52, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i termini del 31 dicembre 1978 indicati negli articoli 15 e 17 della legge stessa per i collocamenti in aspettativa per riduzione dei quadri sono prorogati fino al 31 marzo 1979".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1978 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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