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Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, che siano stati per almeno due anni provvisti d'incarico, nonche' i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi del successivo articolo 6. L'avanzamento si effettua a scelta. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di a disposizione anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di eta' stabilito per il grado di tenente colonnello.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 29 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art5 · fonte su Normattiva