Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
(( Per effettuare le promozioni previste dall'articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 6. L'avanzamento si effettua a scelta. 3. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione" anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di eta' stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1990, n. 404
10con decorrenza dal 31 dicembre 1990
La L. 27 dicembre 1990, n. 404 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che a decorrere dal 31 dicembre 1990 cessa di avere efficacia la disposizione di cui all'ultimo comma del presente articolo, concernente il soprannumero al numero chiuso.
Testo in vigore dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012
