Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, che siano stati per almeno due anni provvisti d'incarico, nonche' i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi del successivo articolo 6. L'avanzamento si effettua a scelta. ((L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione" anche nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il numero chiuso e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di eta' stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo)). 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1990, n. 404

10

con decorrenza dal 31 dicembre 1990

La L. 27 dicembre 1990, n. 404 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che a decorrere dal 31 dicembre 1990 cessa di avere efficacia la disposizione di cui all'ultimo comma del presente articolo, concernente il soprannumero al numero chiuso.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art5 · fonte su Normattiva