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Il pagamento di cui all'articolo 10, quarto comma, e' sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, nonche', nel caso in cui le attivita' di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo articolo 15. ((Le modalita' di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.))

Testo in vigore dal 22 agosto 1990 al 1 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-10-06;752~art11 · fonte su Normattiva