Articolo abrogato dalla l. 30 luglio 1990, n. 221.
Abrogato dal 22 agosto 1990
Articolo abrogato dalla l. 30 luglio 1990, n. 221.
Abrogato dal 22 agosto 1990
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Le norme che consentono al CIPI di deliberare - per motivi strategici o di economia generale del Paese, ovvero per garantire un approvvigionamento minimo di minerali di rilevante interesse - il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, per non più di tre anni, di una o più miniere, nonché il mantenimento in fase produttiva o la riattivazione di miniere la cui gestione dia luogo a perdite di gestione, sono dettate da un evidente interesse nazionale, e, pertanto, non invadono le competenze legislative ed amministrative delle Province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi primo e quinto, e 15, commi primo e secondo, della legge 6 ottobre 1982 n. 752, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, all'art. 9, nn. 3 e 8, ed all'art. 16, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige).
Art. 4 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 5 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 6 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 7 Norme per l'attuazione della politica mineraria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1982
urn:nir:stato:legge:1982-10-06;752~art15 · fonte su Normattiva