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Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione - ivi comprese le opere infrastrutturali - delle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma. La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione. Per le concessioni di coltivazione gia' rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti per ampliamenti, ristrutturazioni e ammodernamenti devono essere presentate entro sei mesi dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge. Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma. Il contributo in conto interessi e' concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale. La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, e' pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi e' pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento. Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1982 al 24 giugno 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 633/1988

    Questione infondata
    10 giugno 1988

    La competenza del Ministro dell'industria a concedere - d'intesa con le Regioni a statuto speciale (o le Province autonome) interessate - i contributi per le spese afferenti ad attività e opere relative alla ricerca ed i contributi in conto interessi per programmi di investimento relativi alla coltivazione e valorizzazione dei minerali di rilevante interesse per il Paese, non viola l'art. 8, n. 14, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige , in quanto la previsione dell'intesa è sufficiente a tutelare la competenza primaria delle Province autonome in materia mineraria, trattandosi di incentivi all'attività di ricerca posti ad esclusivo carico dello Stato. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma quarto, e 12, comma sesto, della legge 6 ottobre 1982 n. 752, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, ed all'art. 16, del predetto Statuto).

    Art. 4 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 5 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 6 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 7 Norme per l'attuazione della politica mineraria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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