Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel periodo 1982-86:

  • a)per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi;
  • b)per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi;
  • c)per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 110 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;
  • d)per la promozione dell'attivita' di ricerca mineraria ((e l'acquisizione o la partecipazione in miniere)) all'estero, di cui all'articolo 17, lire 100 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;
  • e)per i programmi di cui al primo punto della delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, lire 20 miliardi per l'anno 1982, erogabili con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentiti i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali. Sono altresi' autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1983, 1984, 1985 e 1986, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1983 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi.

Testo vigente dal 3 ottobre 1987

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 633/1988

    Questione infondata
    10 giugno 1988

    L'omessa devoluzione alle Province autonome di una quota degli stanziamenti di spesa per la "politica mineraria" prevista dalla legge n.752 del 1982, non contrasta con gli artt. 15 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, il primo dei quali si riferisce ad una categoria di leggi - quelle di incremento delle attività industriali - da cui esula la legge n. 752 cit., mentre il secondo non riguarda le singole leggi di stanziamento, ma la determinazione della quota annuale e complessiva del gettito erariale spettante alle Province autonome. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri citati - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 6 ottobre 1982 n. 752). - sulla portata dell'art. 78 dello Statuto Trentino Alto Adige, v. S. nn. 356 e 357/1985, 195/1986.

    Art. 4 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 5 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 6 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 7 Norme per l'attuazione della politica mineraria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-10-06;752~art20 · fonte su Normattiva