Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorita' le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonche' per l'aumento della produttivita'. Il CIPI puo' altresi' prendere in considerazione i progetti di ricerca applicata relativi ai moduli polimetallici.

Testo vigente dal 19 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-10-06;752~art16 · fonte su Normattiva