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Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni diverse dai medicamenti destinate ad essere applicate sull'epidermide, sul sistema pilifero e capelli, sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto estetico o correggere gli odori corporei. I prodotti cosmetici non hanno finalita' terapeutica e non possono vantare attivita' terapeutiche. Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensi dei commi precedenti, i prodotti che figurano nell'allegato I annesso alla presente legge.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1986 al 31 maggio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713~art1 · fonte del testo