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Le sostanze indicate nell'allegato II non possono essere presenti nella composizione dei cosmetici. La presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II e' tuttavia tollerata a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purche' sia conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7. L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV e' consentito con le limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi allegati. (( E' vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati nell'allegato IV. )) Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni dell'allegato V, non possono essere presenti sostanze che non siano espressamente previste in detto allegato o per le quali non siano rispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti. Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunita' economica europea, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con le stesse modalita' possono essere aggiunti, in apposite sezioni dell'allegato V, altri elenchi comprendenti le sole sostanze utilizzabili in determinate categorie di prodotti cosmetici. I decreti di cui ai commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si debbono adeguare alle prescrizioni. Quando i decreti di aggiornamento degli allegati comportano l'utilizzazione di sostanze non comprese fra quelle consentite dalle direttive della Comunita' economica europea, i decreti stessi devono indicare il periodo, non superiore a tre anni, per il quale viene autorizzato l'impiego di dette sostanze, specificare i prodotti cosmetici per la cui produzione l'impiego viene ammesso e imporre l'adozione di diciture o di simboli idonei a contraddistinguere chiaramente le relative confezioni. Il Ministro della sanita' trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge nonche' sugli aggiornamenti di cui ai commi precedenti.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1991 al 31 maggio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713~art2 · fonte su Normattiva