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((Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, e' stabilito nelle seguenti misure:

  • a)per il militare................... L. 2.500 b) per la moglie.................... L. 2.000 c) per il figlio.................... L. 1.500 d) per il genitore................... L. 800
  • e)per il fratello o la sorella............. L. 600
  • f)per l'avo o l'ava.................. L. 600)).

Testo in vigore dal 25 novembre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1958 al 25 novembre 1975. 7 parole tolte, 15 parole aggiunte in 7 capoversi.

Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115tolto: , e successive modificazioni e integrazioni, e' stabilito nelle seguenti misure:

a) per il militare...................tolto: ................ L. 300

aggiunto: L. 2.500 b) per la moglie....................tolto: ................. " 300

aggiunto: L. 2.000 c) per il figlio....................tolto: ................. " 159

aggiunto: L. 1.500 d) per il genitore...................tolto: ................ " 200 aggiunto: L. 800

e) per il fratello o la sorella.............tolto: ......... " 159 aggiunto: L. 600

f) per l'avo o l'ava..................tolto: ............... " 150 aggiunto: L. 600.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-10;1248~art1 · fonte del testo