Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1975 al 9 ottobre 2010. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e' sostituito dal seguente: "Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, e' stabilito nelle seguenti misure:
tolto: a) per il militare................... L. 2.500 b) per la moglie.................... L. 2.000 c) per il figlio.................... L. 1.500 d) per il genitore................... L. 800
tolto: e) per il fratello o la sorella............. L. 600
tolto: f) per l'avo o l'ava.................. L. 600.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-10-20;528~art1 · fonte del testo