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L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e' sostituito dal seguente: "Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, e' stabilito nelle seguenti misure:

  • a)per il militare................... L. 2.500 b) per la moglie.................... L. 2.000 c) per il figlio.................... L. 1.500 d) per il genitore................... L. 800
  • e)per il fratello o la sorella............. L. 600
  • f)per l'avo o l'ava.................. L. 600.

Testo in vigore dal 10 novembre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-10-20;528~art1 · fonte del testo