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L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e' sostituito dal seguente: "Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, e' stabilito nelle seguenti misure:
- a)per il militare................... L. 2.500 b) per la moglie.................... L. 2.000 c) per il figlio.................... L. 1.500 d) per il genitore................... L. 800
- e)per il fratello o la sorella............. L. 600
- f)per l'avo o l'ava.................. L. 600.
Testo in vigore dal 10 novembre 1975 al 9 ottobre 2010
