Norme per l'edilizia residenziale

Art. 41 — Prima formulazione del piano e del programma di edilizia residenziale

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In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disponibilita' finanziarie imputabili al biennio 1978-79 sono ripartite tra le regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale secondo le proporzioni desumibili dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1977, n. 513, per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata nonche' tra le regioni e tra le categorie di operatori secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per quanto riguarda i fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata. Nell'effettuare la ripartizione dei fondi il Comitato per l'edilizia residenziale accantonera' le riserve di cui alla lettera f) dell'articolo 2 ed alla lettera q) dell'articolo 3 della presente legge. Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente articolo 9, n. 5), provvedono alla localizzazione dei fondi ad esse attribuiti, alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata, dandone immediata comunicazione ai comuni. I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le disponibilita' di cui al precedente primo comma devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla comunicazione regionale della relativa localizzazione. I programmi di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati con le disponibilita' di cui al precedente primo comma, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori e alla stipula del contratto condizionato di mutuo o alla concessione del contributo entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di localizzazione e di scelta dei soggetti. L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi per i quali non siano rispettati i termini di cui ai precedenti quarto e quinto comma e' revocata e le disponibilita' conseguenti sono utilizzate in sede di ripartizione dei fondi relativi al biennio successivo.

Testo in vigore dal 19 agosto 1978 al 17 febbraio 1980

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