Art. 44 — Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato
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I mutui concessi per la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti per gli interventi fruenti di contributo statale. ((La garanzia di cui al comma precedente e' estesa anche ai mutui afferenti la parte di immobile eventualmente destinata ad uso diverso da quello di abitazione realizzata sulle aree sopra indicate)). La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro, a cura dell'ente mutuante, del relativo contratto di mutuo. E' abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1979 al 16 agosto 1980
