Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 7 gennaio 1946, n. 1; 10 marzo 1946, n. 76; 15 marzo 1946, n. 83, e quelle della presente legge.
Testo vigente dal 2 marzo 1951
