Art. 12 — Votazione in sezione discesa dalla propria
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Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei Deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le modalita' di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 9 maggio 1978
