Art. 12 — Votazione in sezione discesa dalla propria
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Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 ((e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)), per la elezione della Camera dei Deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le modalita' di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. ((I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione)).
Testo in vigore dal 9 maggio 1978 al 16 dicembre 2010
