Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Art. 18 — Norme provvisorie sul funzionamento del Consiglio

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Nella prima adunanza e in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 19 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art18 · fonte del testo