Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Art. 25 — Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso

La prima riunione del Consiglio regionale sara' tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione. Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale. Nella prima adunanza ed in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

Testo vigente dal 6 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art25 · fonte su Normattiva