Art. 18 — Norme provvisorie sul funzionamento del Consiglio
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nella prima adunanza e in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 19 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art18 · fonte del testo